RESPONSABILITÁ DELL’IMPRESA ARTIGIANA NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

19 Febbraio 2019

RESPONSABILITÁ DELL’IMPRESA ARTIGIANA NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE Quali sono le responsabilità del posatore nei confronti del committente? A questa domanda hanno risposto gli avvocati Alberto Conti e Nicola Barbaro dello Studio legale Bassilana e Associati di Milano (consulenti di AIPPL dal 2016) nel corso dell’AIPPL Academy che si è tenuta lo scorso 12 ottobre 2018 a Rimini. Gli aspetti trattati Tanti gli aspetti trattati durante l’Academy: dalla nozione di «contratto d’opera» alle fonti normative fino alle garanzie dell’impresa artigiana. Ci soffermiamo, in questo articolo, sulle fonti normative e sulle garanzie dell’imprese artigiana riportando un abstract delle dispense tecniche. Per la consultazione dei materiali nella versione integrale invitiamo gli interessati ad associarsi AIPPL. LE FONTI NORMATIVE Codice Civile e ambito di applicazione Si applica la disciplina prevista dal Codice Civile quando il posatore esegue un lavoro in favore di un soggetto che opera nell’esercizio della propria attività professionale (aziende, studi professionali, esercizi commerciali, ecc.) Codice del Consumo e ambito di applicazione Si applica la disciplina prevista dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) quando il posatore esegue un lavoro in favore di un consumatore dove per consumatore si intende «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3 del Codice del Consumo, con riferimento, per esempio, alla fornitura e posa in opera di pavimenti in legno eseguite presso e a servizio della casa di abitazione del committente). Differenza La disciplina prevista dal Codice del Consumo è più favorevole al consumatore rispetto a quella prevista dal Codice Civile, in quanto – essendo questi “parte debole”, con minori conoscenze tecniche e, talvolta, con minor potere economico – gli vengono concesse maggiori tutele, ad esempio sotto il profilo dell’estensione temporale delle garanzie. LE GARANZIE DEL CODICE CIVILE Secondo l’Articolo 2226 del Codice Civile «1. L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. 2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. 3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668». In questo quadro, dunque: 1. Il posatore è responsabile sia per i difetti di qualità dell’opera (vizi), sia per le discordanze fra le caratteristiche della stessa e le regole convenzionali e dell’arte (difformità) che avrebbero dovuto essere seguite nella sua esecuzione. L’accettazione è il negozio unilaterale recettizio, a forma libera, con il quale il committente dichiara al prestatore d’opera di ritenere l’opera conforme alle pattuizioni e alle regole dell’arte e, se non accompagnata da riserve, produce l’effetto della liberazione del prestatore d’opera dalla responsabilità per vizi e difformità palesi. 2. L’onere della prova della sussistenza dei vizi e delle difformità è a carico del committente. Il termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi e delle difformità, decorrente dalla relativa scoperta, è previsto a pena di decadenza. 3. Secondo l’Art. 1668 del Codice Civile, […]

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