RESPONSABILITÁ DELL’IMPRESA ARTIGIANA NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

Quali sono le responsabilità del posatore nei confronti del committente? A questa domanda hanno risposto gli avvocati Alberto Conti e Nicola Barbaro dello Studio legale Bassilana e Associati di Milano (consulenti di AIPPL dal 2016) nel corso dell’AIPPL Academy che si è tenuta lo scorso 12 ottobre 2018 a Rimini.

Gli aspetti trattati

Tanti gli aspetti trattati durante l’Academy: dalla nozione di «contratto d’opera» alle fonti normative fino alle garanzie dell’impresa artigiana. Ci soffermiamo, in questo articolo, sulle fonti normative e sulle garanzie dell’imprese artigiana riportando un abstract delle dispense tecniche. Per la consultazione dei materiali nella versione integrale invitiamo gli interessati ad associarsi AIPPL.

LE FONTI NORMATIVE

Codice Civile e ambito di applicazione

Si applica la disciplina prevista dal Codice Civile quando il posatore esegue un lavoro in favore di un soggetto che opera nell’esercizio della propria attività professionale (aziende, studi professionali, esercizi commerciali, ecc.)

Codice del Consumo e ambito di applicazione

Si applica la disciplina prevista dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) quando il posatore esegue un lavoro in favore di un consumatore dove per consumatore si intende «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3 del Codice del Consumo, con riferimento, per esempio, alla fornitura e posa in opera di pavimenti in legno eseguite presso e a servizio della casa di abitazione del committente).

Differenza

La disciplina prevista dal Codice del Consumo è più favorevole al consumatore rispetto a quella prevista dal Codice Civile, in quanto – essendo questi “parte debole”, con minori conoscenze tecniche e, talvolta, con minor potere economico – gli vengono concesse maggiori tutele, ad esempio sotto il profilo dell’estensione temporale delle garanzie.

LE GARANZIE DEL CODICE CIVILE

Secondo l’Articolo 2226 del Codice Civile «1. L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. 2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. 3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668».

In questo quadro, dunque:

  • 1. Il posatore è responsabile sia per i difetti di qualità dell’opera (vizi), sia per le discordanze fra le caratteristiche della stessa e le regole convenzionali e dell’arte (difformità) che avrebbero dovuto essere seguite nella sua esecuzione. L’accettazione è il negozio unilaterale recettizio, a forma libera, con il quale il committente dichiara al prestatore d’opera di ritenere l’opera conforme alle pattuizioni e alle regole dell’arte e, se non accompagnata da riserve, produce l’effetto della liberazione del prestatore d’opera dalla responsabilità per vizi e difformità palesi.
  • 2. L’onere della prova della sussistenza dei vizi e delle difformità è a carico del committente. Il termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi e delle difformità, decorrente dalla relativa scoperta, è previsto a pena di decadenza.
  • 3. Secondo l’Art. 1668 del Codice Civile, qualora i vizi e le difformità dell’opera non siano tali da rendere la medesima del tutto inidonea a soddisfare l’interesse del committente, costui potrà richiedere alternativamente: a) l’eliminazione dei vizi e delle difformità a spese del prestatore d’opera b) la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.

Qualora invece l’opera risultasse del tutto inadatta alla propria destinazione, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto. Fermo restando, in ogni caso, il diritto del committente di richiedere il risarcimento dei danni al prestatore d’opera, qualora i vizi e/o i difetti siano riconducibili a colpa di quest’ultimo.

LE GARANZIE DEL CODICE DEL CONSUMO

Secondo l’Articolo 128 del Codice del Consumo, i contratti ai quali si applicano le garanzie del Cod. Cons. sono: i contratti di vendita; i contratti di permuta e di somministrazione; i contratti di appalto, di opera e tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Nell’Articolo 129 del Cod. Cons. è sancito l’obbligo, in capo al venditore, di consegnare al consumatore di beni di consumo conformi al contratto di vendita. Viene inoltre stabilito che i beni di consumo si presumono conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

  • a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo
  • b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello
  • c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (…)
  • d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

L’Articolo 130 del Cod. Cons. a proposito di diritti del consumatore recita:

  • «1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
  • 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  • 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
  • 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  • 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  • 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
  • 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  • 8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
  • 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo».

L’Articolo 132 del Codice del Consumo specifica che:

  • «1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
  • 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
  • 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
  • 4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente».

COSA PUÓ FARE L’ARTIGIANO NEI CONFRONTI DELLA «CATENA DISTRIBUTIVA»?

Esercitare il diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Secondo l’Articolo 131 del Codice del Consumo:

  • «1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
  • 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato».

LA GARANZIA CONVENZIONALE A FAVORE DEL COMMITTENTE CONSUMATORE

Ulteriore forma di tutela che può essere prevista in favore del committente è la garanzia convenzionale, disciplinata – per quanto concerne il committente consumatore – negli Articoli 128 e 133 del Cod. Cons. Il produttore o il venditore forniscono volontariamente al consumatore una garanzia (detta, appunto, «convenzionale») diversa e aggiuntiva rispetto a quelle già riconosciute dalla legge.

La garanzia convenzionale è così definita (si veda Art. 128 Cod. Cons.): qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Deve prevedere dei requisiti minimi, la cui mancanza – tuttavia – non inficia la validità della garanzia stessa: e ciò con la conseguenza che, secondo quanto stabilito dall’Art. 133, co. 5 Cod. Cons., la garanzia in parola «rimane comunque valida» e che «il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione».